Art. 14.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica è nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti

 

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in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della società, e che non versino nelle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 12, comma 2.
      2. Il direttore generale è assunto con contratto di lavoro di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.
      3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al contratto di lavoro del direttore generale è soggetta ad approvazione dell'assemblea.
      4. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della società e ne dirige il personale; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal consiglio di amministrazione.
      5. La carica di direttore generale è incompatibile con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato e con lo svolgimento di attività professionale. Il dipendente dello Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.